Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act o regolamento sull’intelligenza artificiale, aveva fissato il 2 agosto 2026 come data generale di applicazione. Quella data è passata, e buona parte della copertura mediatica l’ha riassunta dicendo che l’Unione europea aveva appena rinviato la norma. Il riassunto risulta fuorviante per chiunque debba rispondere della formazione del proprio personale.
Il rinvio esiste, ma ha un perimetro preciso. Il Digital Omnibus sull’IA ha spostato gli obblighi dei sistemi ad alto rischio, quelli che richiedono gestione dei rischi, documentazione tecnica, valutazione della conformità e sorveglianza umana. Ciò che non ha spostato è l’obbligo che parla di persone.
Questo articolo non ripercorre l’intero regolamento né entra nella classificazione dei rischi. Si concentra sull’articolo 4, su cosa richiede in materia di formazione, su chi coinvolge dentro un’organizzazione che si limita a usare strumenti di IA e su quali evidenze reggono quella conformità.
Cosa ha rinviato il Digital Omnibus e cosa resta in calendario
Il Digital Omnibus sull’IA ha riordinato il calendario del regolamento nel corso del 2026. Lo spostamento riguarda i sistemi ad alto rischio, non l’insieme della norma, e la distinzione cambia parecchio la lettura del titolo di giornale.
| Blocco di obblighi | Data vigente |
|---|---|
| Alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4) | In applicazione dal 2 febbraio 2025 |
| Pratiche vietate | In applicazione dal 2 febbraio 2025 |
| Trasparenza (articolo 50) | 2 agosto 2026, invariata |
| Sistemi ad alto rischio dell’allegato III | 2 dicembre 2027, rinviata |
| Sistemi ad alto rischio dell’allegato I | 2 agosto 2028, rinviata |
L’articolo 4 non compare tra le voci rinviate perché era già in applicazione da febbraio 2025. Quello che il Digital Omnibus ha cambiato è la sua formulazione. L’obbligo è passato dal garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA al sostenere lo sviluppo di quella alfabetizzazione, una formulazione meno esigente sul risultato che lascia intatto il dovere di attivarsi.
Conviene non leggere quella sfumatura come un ridimensionamento, perché in parallelo è successo il contrario. La Commissione europea spiega nelle sue domande e risposte sull’alfabetizzazione in materia di IA che l’obbligo si applicava già dal 2 febbraio 2025 e che le norme in materia di vigilanza e applicazione si applicano a decorrere dal 3 agosto 2026.
Per un anno e mezzo l’obbligo è esistito senza un’autorità che lo controllasse. Quel periodo è finito.
Cosa richiede l’articolo 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA
L’articolo 4 obbliga i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure affinché il proprio personale, e le altre persone che si occupano del funzionamento e dell’utilizzo di tali sistemi per loro conto, sviluppino alfabetizzazione in materia di IA.
L’alfabetizzazione in materia di IA è la capacità di una persona di usare sistemi di intelligenza artificiale con cognizione di causa, comprendendo cosa lo strumento sa fare, dove sbaglia e quali conseguenze produce il suo risultato su chi lo riceve. Non è formazione tecnica su come si costruisce un modello, ma discernimento su come si usa e su quando conviene diffidare di ciò che restituisce.
La norma non fissa un programma didattico, né ore minime, né un attestato da chiudere. Elenca invece i fattori che modulano la misura, ed è quello che porta due organizzazioni con lo stesso organico a dover formare in modo diverso.
- Le conoscenze tecniche, l’esperienza, l’istruzione e la formazione pregresse di ciascuna persona.
- Il contesto in cui i sistemi di IA saranno utilizzati.
- Le persone o i gruppi di persone sui quali quei sistemi saranno utilizzati.
Quest’ultimo fattore è quello che sfugge più spesso. L’esigenza non dipende solo da chi usa lo strumento, ma da chi subisce il suo risultato. Un sistema che interviene in decisioni su candidati, clienti o pazienti alza l’asticella di ciò che il suo operatore deve capire, anche quando l’interfaccia è semplice.
L’assenza di un programma chiuso non è un vuoto da festeggiare. Significa che l’organizzazione decide l’ambito e poi deve giustificarlo, esattamente come accade con il principio di proporzionalità in altri quadri europei. È la stessa logica di responsabilità propria che compariva già nelle esigenze di Cybersecurity awareness della Direttiva NIS2.
Chi coinvolge l’obbligo dentro la tua organizzazione
Qui sta il punto che viene calcolato male più spesso. L’articolo 4 non parla solo di chi sviluppa IA, parla anche del deployer, cioè di chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità in un contesto professionale.
Con quella definizione, l’obbligo smette di essere una questione del settore tecnologico. Uno studio di consulenza che usa un assistente per redigere bozze, un ufficio risorse umane che filtra curriculum con uno strumento commerciale o un team di supporto con un chatbot rientrano nella fattispecie senza aver programmato nulla.
La confusione abituale consiste nel guardare la classificazione di rischio prima della figura. Che un sistema non sia ad alto rischio, e che i suoi obblighi specifici siano stati rinviati a dicembre 2027, non tocca l’articolo 4, che si applica indipendentemente dal livello di rischio del sistema utilizzato. Un’organizzazione può restare del tutto fuori dall’allegato III e dover comunque formare chi usa i suoi strumenti.
Determinare il proprio inquadramento è di nuovo una decisione dell’organizzazione, non una notifica che arriva dall’esterno. È lo stesso calcolo che la normativa DORA impone sul proprio ambito di applicazione, dove non esiste nemmeno un registro ufficiale dei soggetti obbligati.
Nemmeno il perimetro si ferma all’organico. L’articolo si riferisce al personale e alle altre persone che si occupano del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi per conto dell’organizzazione, per cui un fornitore esterno che opera lo strumento rientra nello stesso cerchio. È lo spostamento verso la catena di fornitura che abbiamo già visto in altri quadri e che conviene risolvere prima che compaia in un questionario di sicurezza di un cliente.
C’è un effetto collaterale che merita attenzione. Quando un’organizzazione non forma le sue persone sull’uso dell’IA, l’uso non sparisce, diventa invisibile e migra verso strumenti personali fuori da ogni controllo, un fenomeno che abbiamo analizzato vedendo perché bloccare ChatGPT non risolve lo shadow AI. L’alfabetizzazione in materia di IA e la riduzione di quel rischio sono lo stesso lavoro.
Chi vigila in Italia e come si dimostra la conformità
L’Italia ha definito il proprio assetto con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, il cui articolo 20 designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Lo stesso articolo assegna ad AgID il ruolo di autorità di notifica ai sensi dell’articolo 70 del regolamento e ad ACN quello di autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea. Nei settori finanziario e assicurativo resta ferma l’attribuzione a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 6, del regolamento.
La conformità si dimostra con le registrazioni, in particolare con registrazioni che spieghino le decisioni prese. Poiché l’articolo 4 chiede di calibrare le misure sul profilo di ciascuna persona e sul contesto d’uso, un elenco di presenze a una sessione generica risponde male alla domanda che l’autorità porrà.
Sul piano delle persone, l’evidenza che regge la conformità di solito poggia su questi elementi.
- Inventario dei sistemi di IA in uso e delle aree che li utilizzano, che è ciò che delimita l’ambito della formazione.
- Identificazione del ruolo di ciascuna persona rispetto a quei sistemi, distinguendo chi decide, chi opera e chi verifica il risultato.
- Contenuti differenziati per quel ruolo, con un ambito giustificabile rispetto ai fattori dell’articolo 4.
- Registrazione di chi ha ricevuto formazione, quando e su cosa, con copertura del personale esterno che opera sistemi per conto dell’organizzazione.
- Aggiornamento sostenuto nel tempo, perché il catalogo di strumenti cambia più in fretta del piano di formazione annuale.
Questa esigenza di tracciabilità per funzione non è una novità per chi ha già lavorato altri quadri normativi. La differenza tra attestare formazione e attestare comportamento l’ho sviluppata analizzando il controllo 6.3 della ISO 27001:2022, e il problema di ricostruire quella traccia a mano compare nelle domande dell’auditor a cui un foglio Excel non risponde.
SMARTFENSE, come piattaforma di Cybersecurity awareness presente in Italia, Spagna e America Latina, dispone di un programma formativo dedicato al regolamento sull’intelligenza artificiale con 10 moduli organizzati in due percorsi, uno per tutto il personale e uno per la direzione e il C-Level. Ogni azione resta registrata e segmentata per gruppo e per funzione, che è l’unità in cui l’articolo 4 pone l’esigenza. Il dettaglio lo trovate nella pagina dedicata alla conformità al regolamento sull’IA e la mappa normativa completa nella pagina di conformità.
Il calendario dell’AI Act si è spostato per i sistemi, ma è rimasto fermo per le persone. Un’asimmetria che dice molto su come il legislatore europeo interpreta il rischio di questa tecnologia, e che lascia le organizzazioni con un obbligo in vigore da oltre un anno, ora affiancato anche da chi è incaricato di farlo rispettare.
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